A far data dal 1° febbraio 2021 è entrato in vigore nell’ordinamento nazionale il Regolamento UE 2019/1148 relativo alle nuove modalità di immissione sul mercato e all’uso di sostanze cosiddette precursori di esplosivi. La normativa abroga il Regolamento UE 98/2013 relativo al medesimo argomento e ridefinisce gli obblighi a carico dei privati e degli operatori economici, introducendo e normando in modo più esaustivo soprattutto quelli on-line.
Nello specifico, non vi è la sospensione della libera circolazione delle sostanze (o loro miscele) precursori di esplosivi nel mercato UE ma la normativa definisce, in appositi elenchi contenuti negli allegati I e II del Regolamento stesso, quali di queste:
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non possono essere messe a disposizione, introdotte, detenute e utilizzate dai privati se non in presenza di apposita licenza (rilasciata da autorità identificate a livello nazionale) e in percentuali peso/peso definite;
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devono essere denunciate alle suddette autorità nel caso siano oggetto di transazioni sospette, sparizioni o furti nonché acquistate da privati/operatori economici in quantità/situazioni sospette.
Inoltre la norma pone degli obblighi specifici per gli operatori economici, classici o su piattaforme digitali, quali:
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l’obbligo di informare, lungo la catena di approvvigionamento, i propri clienti relativamente alla regolamentazione sulla messa a disposizione, introduzione, detenzione e utilizzo di tali sostanze;
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l’obbligo di garantire che il proprio personale sia a conoscenza della regolamentazione che riguarda tali sostanze e che, nell’attività di vendita, si assicuri la trasmissione dei dati di cui al punto precedente;
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l’obbligo, nell’attività di vendita a privati e/o operatori economici, di assicurarsi dell’identità del cliente, della presenza di licenza se privato, di raccogliere informazioni sull’attività economica se professionista (partita IVA, indirizzo, etc), di registrare la quantità di prodotto in transizione oltre all’obbligo di conservare per 18 mesi tutte le informazioni precedenti;
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l’obbligo di denuncia alle autorità in caso di situazioni sospette (reticenza del cliente a fornire i dati richiesti, volumi sospetti in relazione all’attività commerciale, etc.) nonché la possibilità di negare la transizione per i suddetti motivi.
In caso di sparizioni e/o furti di queste sostanze (e loro miscele), anche i privati hanno l’obbligo di denuncia entro 24 ore dal fatto alle autorità competenti. Le licenze sono rilasciate ai privati in presenza di un interesse legittimo e a seguito di un contributo economico, sono sospendibili e devono indicare le specifiche di utilizzo della sostanza oltre che i propri dati personali.
Il Regolamento non è applicabile agli articoli così come definiti all’art. 3 del Regolamento REACH (CE 1907/2006), agli articoli pirotecnici e ai medicinali prescritti dal medico curante.
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