Le linee guida contenute nel Protocollo Nazionale per disciplinare lo smart working, si applicheranno a partire dalla conclusione dello stato di emergenza, recentemente prorogata sino al 31 Marzo 2022.
L’adesione del lavoratore allo smart working deve avvenire esclusivamente su base volontaria e, considerato il diritto di recesso, un eventuale rifiuto del lavoratore di aderire allo svolgimento della propria prestazione lavorativa in modalità agile non giustifica provvedimenti disciplinari né tantomeno il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
L’adesione del lavoratore allo smart working è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale che dovrà specificare:
- la durata dell’accordo (a termine o a tempo indeterminato);
- l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
- gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
- gli strumenti di lavoro;
- i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
- le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300, sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Questi gli aspetti più rilevanti per le Normative Privacy e Salute Sicurezza sul Lavoro fissate dal Protocollo Nazionale:
- la scelta del luogo di lavoro in cui svolgere le proprie attività, deve garantire condizioni di riservatezza in riferimento alla tutela dei dati personali e delle informazioni aziendali e deve essere compatibile con quanto previsto dalla Normativa in materia si Salute e Sicurezza sul lavoro;
- la strumentazione tecnologica ed informatica fornita deve essere configurata con criteri e requisiti minimi di sicurezza;
- Il datore di lavoro, fermo restando il rispetto dei principi del GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è tenuto ad adottare una policy aziendale basata sul concetto di security by design, che prevede la gestione dei data breach e l’implementazione di misure di sicurezza adeguate quali la crittografia, l’adozione di sistemi di autenticazione e di collegamento da remoto in VPN, la definizione di piani di backup e la protezione contro malware;
- il datore di lavoro fornisce con cadenza almeno annuale ai lavoratori e all’RLS l’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi all’esecuzione delle attività;
- Il datore di lavoro garantisce, ai sensi dell’art. 23, l. n. 81/2017, la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge;
- il datore di lavoro eroga formazione continua anche in funzione della rapida evoluzione delle tecnologie digitali introdotte, comprensiva di approfondimenti su tematiche organizzative per la gestione di gruppi in modalità agile.
Il nostro Team resta a disposizione per ulteriori chiarimenti, adeguamento del Regolamento interno per la disciplina del Lavoro Agile, delle Policy relative al trattamento dei dati personali e la verifica della corretta applicazione della Normativa in materia di Salute e Sicurezza del lavoro.