Con riferimento agli obiettivi dell’Unione Europea volti al contrasto al cambiamento climatico, alla tutela della biodiversità, alla salvaguardia delle foreste e alla creazione di un sistema alimentare sostenibile, la Commissione e il Consiglio Europeo hanno approvato il regolamento EUDR (Regolamento UE 2023/1115) in data 31 maggio 2023.
L’EUDR (European Union Deforestation Regulation) abroga e sostituisce l’attuale Regolamento EUTR (European Union Timber Regulation). A seguito del rispettivo aggiornamento, l’attenzione viene posta non solo alla tutela delle foreste e alla prevenzione del disboscamento illegale, ma anche su prodotti che possono causare deforestazione o degrado forestale, quali legno, caffè, cacao, gomma, bovini, soia e palma da olio, secondo specifici codici doganali.
I concetti fondamentali necessari per comprendere l’ambito di applicazione del Regolamento fanno riferimento a:
- Operatore: definito come persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta.
- Commerciante: la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato.
- Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato UE.
- Messa a disposizione sul mercato UE: la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito
Che cosa viene chiesto alle aziende coinvolte?
Agli operatori viene chiesto di effettuare una due diligence sui prodotti interessati che si intende immettere o esportare dal mercato comunitario, da mettere a disposizione delle autorità competenti. L’operatore non potrà quindi immettere o esportare i prodotti dall’UE se gli stessi non risultano conformi al Regolamento o se la dovuta diligenza evidenzia un rischio non trascurabile che i prodotti non siano conformi a quanto richiesto.
I commerciati che non sono classificabili come PMI vengono equiparati agli operatori e dovranno rispettare gli stessi obblighi. I commercianti PMI non saranno invece tenuti ad implementare un sistema di dovuta diligenza, ma dovranno comunque raccogliere e registrare tutte le informazioni relative ai contratti dei fornitori, alle prove e ai riferimenti della dovuta diligenza implementata dagli stessi e ai contatti dei soggetti a cui vengono forniti i prodotti, conservando la rispettiva documentazione per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni.
Il sistema di dovuta diligenza comprende tre fasi principali, quali:
- La raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari: in questa fase specifica all’operatore viene chiesto di raccogliere informazioni differenti sul prodotto di interesse come, ad esempio, la georeferenziazione degli appezzamenti in cui è stato coltivato e prove che attestino che il bene provenga da aree non sottoposte a processi di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020, oltre al pieno rispetto delle cogenze normative previste dal Paese di produzione.
- La valutazione del rischio: in questa fase all’azienda viene chiesto di valutare il rischio relativo al prodotto interessato, facendo uso specifico di una serie di criteri come, ad esempio, le caratteristiche del Paese di produzione.
- L’attenuazione dell’eventuale rischio: se il rischio relativo al bene preso in esame, viene considerato nullo o non trascurabile, all’operatore viene chiesto di mitigare tale rischio, richiedendo informazioni aggiuntive, svolgendo indagini o audit indipendenti e/o attuando altre misure di mitigazione.
Ci sono dei prodotti esclusi dal Regolamento EUDR?
Rimangono escluse dagli obblighi previsti dall’EUDR le merci prodotte interamente a partire da materiali derivati dal legno che abbiano completato il loro ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti secondo quanto stabilito dal dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che identifica come rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.
L’elenco delle materie prime e prodotti interessati contenuto in Allegato I al Regolamento esclude espressamente i prodotti da imballaggio in legno, nel caso in cui siano usati esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato (imballaggi «pieni»).
Chi effettua i controlli?
In Italia, l’autorità competente è il MASAF, che ha incaricato il Corpo dei Carabinieri per i controlli in corso di effettuazione e che ha quindi il compito di verificare che gli operatori soggetti rispettino tutti i requisiti previsti. I controlli vengono effettuati sulla base di un programma soggetto a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio. Inoltre, i controlli possono essere effettuati nel caso in cui un’autorità competente sia in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi.
I controlli da parte dell’autorità competente possono includere:
- L’esame del sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi
- L’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle relative procedure previste
- Controlli a campione, comprese verifiche in loco.
Quali sono le tempistiche di applicazione?
Il Regolamento verrà applicato a partire dal 30 dicembre 2024, ad eccezione delle piccole e micro imprese e delle aziende che in precedenza erano già soggette al Regolamento EUTR, per le quali il Regolamento dovrà essere adottato a partire dal 30 giugno 2025, data in cui l’EUTR 995/200 verrà definitivamente abrogato.
Quali sono le sanzioni nel caso di mancata conformità al Regolamento?
Ogni stato membro determina le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento e adotta i provvedimenti che ritiene necessari al fine di assicurarne l’applicazione. Le multe possono riguardare sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti da esso derivati e alle perdite fiscali, nonché al danno economico derivante dalla violazione. Inoltre, può essere valutato il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati e l’immediata sospensione dell’autorizzazione all’esercizio di un’attività commerciale.






