Ecco gli aspetti fondamentali dell’obbligo vaccinale over 50.

La durata

L’obbligo resterà in vigore fino al 15 giugno 2022 e riguarda anche coloro i quali compiano 50 anni in una data successiva a quella di entrata in vigore del decreto (cioè l’8 gennaio).

L’obbligo vaccinale (terza dose inclusa)

La sanzione di 100 euro (applicabile una sola volta) riguarda gli over 50 che, alla data del 1 febbraio:

  • non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario
  • non lo hanno completato
  • non abbiano fatto «la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi» (dose “booster”).

Dieci giorni per dimostrare il diritto all’esenzione

Il decreto legge pubblicato stabilisce inoltre che i destinatari dell’avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio abbiano 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare alla Asl «l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità».

Il Controllo e le Sanzioni per i No Vax

La sanzione per ultra 50enni non in regola al 1° febbraio è di competenza del ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate: il ministero avvalendosi dell’Agenzia comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica il termine di dieci giorni dalla ricezione per comunicare l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale.

ln caso di opposizione alla sanzione, la competenza è del Giudice di pace, mentre all’Avvocatura dello Stato spetta il patrocinio dell’Agenzia delle entrate).

L’accesso ai Luoghi di Lavoro

Dal 15 febbraio scatterà l’obbligo di green pass rafforzato (vaccinati o guariti).

I lavoratori non in possesso delle certificazioni verdi o che ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Di conseguenza per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.


Pertanto dal 15 febbraio 

  • per chi non è in regola con la vaccinazione scatta il divieto di accesso al luogo di lavoro.
  • Per coloro che non lo rispettano (per chi accederà nel luogo di lavoro privo di certificazione verde rafforzata) è prevista una sanzione amministrativa (irrogata dal Prefetto) da 600 a 1.500 euro. In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata.
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