L’introduzione dell’obbligo di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati era stata prevista dal Regolamento (UE) n. 2020/1149, ed in particolare dalla restrizione n. 74 REACH allegato XVII relativa ai diisocianati, componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti, e che sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Il fascicolo che ha portato alla restrizione segnala che la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori, e che il numero di nuove malattie professionali causate ogni anno dai diisocianati (secondo le stime oltre 5 000 casi) è considerato inaccettabilmente elevato.
La restrizione mira a limitare l’uso dei diisocianati in applicazioni industriali e professionali ai casi in cui è attuata una combinazione di misure tecniche e organizzative ed è stato seguito un corso di formazione minimo standardizzato.
La restrizione stabilisce che non sarà più possibile utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,
oppure
b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Il corso può essere svolto on-line.
Le associazioni di produttori isocianati hanno creato un PORTALE EUROPEO per l’autoformazione, disponibile anche in lingua italiana nel quale si trovano i corsi di formazione sull’uso e la manipolazione sicura dei diisocianati, suddivisi per specifici settori di applicazione.
ll regolamento definisce tre livelli di formazione:
formazione di base (livello I),
formazione intermedia (livello II)
formazione avanzata (livello III).
Se si sceglie solo la formazione generale, si tenga presente che la formazione intermedia e avanzata menzionata nella restrizione REACH Allegato XVII voce 74 non è inclusa. Tutti gli altri settori di applicazione includono già la formazione generale e non è necessario sceglierla in aggiunta.

Formazione di base che riguarda tutti gli usi.
Formazione di livello intermedio per i seguenti usi:
- manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
- applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
- applicazione con rullo;
- applicazione con pennello;
- applicazione per immersione o colata;
- trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
- pulitura e rifiuti;
- qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;
Formazione avanzata per:
- manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
- applicazioni per fonderie;
- manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
- manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
- applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad
- alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
- qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
La formazione deve essere ripetuta ogni 5 anni.