Entro il 31 agosto 2024, le associazioni sportive sono obbligate ad adottare modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonchè codici di condotta conformi per prevenire:

  1. l’abuso psicologico;
  2. l’abuso fisico;
  3. la molestia sessuale;
  4. l’abuso sessuale;
  5. la negligenza;
  6. l’incuria;
  7. l’abuso di matrice religiosa;
  8. il bullismo, il cyberbullismo;
  9. i comportamenti discriminatori.

Entro il 31 dicembre 2024, inoltre, tutte le Associazioni e Società Sportive devono nominare un responsabile (c.d. Safeguarding) che si occupi di monitorare e prevenire abusi e violenze sia fisici che psicologici. La nomina del Safeguarding può essere riconfermata o modificata ogni anno.

Il modello organizzativo e i codici di condotta

Entro il 31 agosto 2024 le associazioni sportive devono redigere dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva il cui “contenuto minimo” deve assolutamente prevedere:

  • le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione;
  • i protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni;
  • gli obblighi informativi.

Progetto Qualità e Ambiente ha sviluppato ed elaborato modelli di controllo, policy e codici di condotta che le associazioni possono adottare. Questi documenti coprono aree come la tutela dei minori, la violenza di genere e il razzismo quali strumenti di autoregolamentazione, quali:

  1. delibera di adozione modelli prevenzione policy;
  2. nomina del responsabile safeguarding;
  3. modello organizzativo: policy per il contrasto ad ogni forma di razzismo e discriminazione;
  4. modello organizzativo: policy contro la violenza di genere;
  5. modello organizzativo: policy per la tutela minori.

Questi elementi implicano che ciascuna realtà sportiva debba avere propri modelli organizzativi e propri codici di condotta. I modelli messi a disposizione da Progetto Qualità e Ambiente vanno adattati a ciascuna organizzazione, la quale deve essere consapevole delle proprie capacità di prevenzione e di promozione di uno sport in sicurezza per tutte le atlete e tutti gli atleti.

Responsabile Safeguarding: come deve avvenire la sua nomina

Entro il 31 dicembre 2024, tutte le Associazioni e Società Sportive devono nominare un responsabile. La sua nomina può essere operata dal Consiglio Direttivo sportivo, ma potrebbe essere opportuno sottoporre la decisione alla ratifica dell’assemblea, nella prima occasione utile. Non esistono disposizioni che vietano espressamente di nominare il Responsabile del Safeguarding tra i soggetti che già operano all’interno della realtà sportiva come, ad esempio, un tecnico o un dirigente, ma si suggerisce di scegliere persone che possano garantire indipendenza e autonomia e abbiano delle competenze e delle sensibilità sul tema.

Quali responsabilità ha il Responsabile Safeguarding?

La funzione dei modelli, delle policy e dei codici di condotta è quella di promuovere un ambiente sportivo sicuro e prevenire rischi di abuso, violenza e discriminazione. Pertanto, si tratta di assumere, attraverso la redazione di documenti, diffusi e portati a conoscenza degli interessati, quegli impegni e quelle buone pratiche che vanno a tutelare proprio l’intera associazione sportiva.
Il Responsabile del Safeguarding non ha responsabilità penali personali, ma si impegna a promuovere un ambiente sportivo sicuro e a prevenire rischi di abuso e discriminazione. I modelli organizzativi, le policy e i codici di condotta non sostituiscono la giustizia ordinaria.

Cosa deve fare il Responsabile Safeguarding dopo la nomina?

I documenti di safeguarding appartengono alla società sportiva, la quale ne cura l’archiviazione. I documenti dovranno essere disponibili a richiesta delle autorità competenti e, soprattutto, è opportuno che siano diffusi a tutti gli interessati, attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione della associazione sportiva: sito internet, pagine social, comunicato ufficiale, bacheca presso la sede, stampa e consegna, sottoscrizione da parte dei destinatari, ecc. Sarà proprio il Responsabile del Safeguarding a verificare che tutti i tesserati siano a conoscenza dell’esistenza e dei contenuti di tali documenti e ad individuare le modalità di diffusione più efficaci.
FAQ

FAQ

Il certificato è richiesto, anche dal datore di lavoro, per tutti i collaboratori che abbiano contatti diretti e continuativi con minorenni. Il certificato ha una validità di 6 mesi (anche se lo chiedesse il lavoratore) ma, se il rapporto di lavoro avesse una durata maggiore, non sarebbe necessario richiederne un altro trascorsi i 6 mesi. In caso di interruzione del rapporto per riprenderlo nuovamente in seguito, allora occorrerà richiedere un nuovo certificato prima di iniziare la collaborazione (Min. Giustizia nota del 3/4/2014 – Min. Lavoro nota del 15/9/2014).
Il medesimo Ministero ha precisato, inoltre, che, una volta fatta la richiesta, si può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), resa dal lavoratore (sportivo) al datore di lavoro (ASD e SSD) solo per iniziare l’attività, nell’attesa del certificato. L’autocertificazione, però, nella fattispecie, non sostituisce l’obbligo di richiesta e possesso del certificato.
La conservazione del certificato da parte del datore di lavoro, per quanto concerne il trattamento dati e privacy, necessita di apposito specifico consenso da parte del lavoratore: trattasi, infatti, di “dato giudiziario”.
Ricordiamo che l’art. 25 – bis D.P.R. 313/2002 prevede una sanzione amministrativa di natura pecuniaria che colpisce il datore di lavoro inadempiente. Tale sanzione è comminata a tutti coloro che assumono un soggetto senza richiesta del certificato ed è compresa da un minimo di 10.000 ad un massimo di 15.000 euro per ciascun lavoratore privo del certificato.

Prima di tutto, si ricorda che il sistema di safeguarding contempla, in coerenza con la riforma dello sport

  • la tutela dei minori
  • il contrasto della violenza di genere
  • il contrasto ad ogni forma di razzismo e discriminazione.

Pertanto, è necessario redigere il proprio modello di controllo e adottare i relativi codici di condotta. Si sottolinea, semmai, che il modello e i codici devono essere adattati dalla società sportiva tenendo conto della tipologia dei propri tesserati.

No. Tutte le ASD e SSD devono comunque rispettare gli adempimenti previsti, tenendo conto della tipologia delle proprie attività e dei propri tesserati. Al momento, un simile obbligo non è esteso alle affiliate che siano solo ed esclusivamente Enti di Terzo Settore, ad esempio le APS. Si rileva, però, che sono già in corso valutazioni che potrebbero portare ad una normativa simile anche in tutti i contesti di promozione sociale.

Il CONI, con delibera presidenziale n. 159/89, del 28 giugno 2024, comunica che il termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nelle Associazioni e Società sportive affiliate al Centro Sportivo Italiano è stato prorogato al 31 dicembre 2024.

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