In primo luogo assistiamo ad un inasprimento della disciplina sanzionatoria per chi vìola le regole sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che si spingono fino alla sospensione dell’attività fino a 2 anni. Infatti, la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/08, provvedimento storicamente adottato dagli enti di controllo solo in casi di ripetute e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, per effetto dall’articolo 13 del DL n. 146/21, diventa ora applicabile alle aziende in numerosi casi.

E’ necessario fare una riflessione:
a differenza delle sanzioni, il cui importo è spesso noto o calcolabile e in una organizzazione orientata al profitto diventa un elemento budgettizzabile che costituisce un’opportunità meno onerosa di costosi interventi di adeguamento e manutenzione, la sospensione può comportare un danno esponenziale impossibile da calcolare, con un impatto non solo economico ma soprattutto produttivo con la conseguente perdita di quote di mercato e vantaggio competitivo.
Le conseguenze di 2 anni di sospensione dell’attività potrebbero essere irrecuperabili

Ma quali sono le gravi violazioni per cui l’ente di controllo adotta il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I?

Fattispecie Sanzione
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) 2500 euro
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione 2500 euro
Mancata formazione ed addestramento 300 euro per ciascun lavoratore
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile 3000 euro
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) 2500 euro
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 300 euro per ciascun lavoratore
Mancanza di protezioni verso il vuoto 3000 euro
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno 3000 euro
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 3000 euro
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 3000 euro
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 3000 euro
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo  3000 euro

In secondo luogo sono molte le novità introdotte nella riscrittura dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81/08 compreso il titolo, ora diventato “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” a sottolineare l’intenzione di contrastare il lavoro irregolare e preservare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

Lotta al lavoro in nero 

La quantità di lavoratori irregolari (cioè senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro)  è stata abbassata al 10%, soglia al superamento della quale scatterà la sospensione dell’attività oggetto di controllo con provvedimento dell’Inl.
La nuova soglia del 10% di lavoratori irregolari sarà calcolata come sempre sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ispezione.

Lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce – nella Circolare n. 3 del 9 novembre 2021 – alcune indicazioni operative secondo le quali non potranno essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ( ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro avrà facoltà di adottare un provvedimento di sospensione anche in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.
Viene sottolineata l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’organo di vigilanza che deve adottare il provvedimento. Tuttavia – precisa la Circolare – nell’adozione del provvedimento sospensivo va comunque valutata l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, così come del resto previsto dal comma 4 del nuovo art. 14.
Un altro passaggio significativo contenuto nella Circolare è rappresentato dal riferimentoall’accesso ispettivo”, che viene identificato come il momento in cui viene di fatto valutata la sussistenza delle condizioni che faranno scattare i provvedimenti. Risulta ovvio quindi che ogni tentativo di regolarizzazione nel corso dell’ispezione è del tutto ininfluente al fine di scongiurare l’adozione del provvedimento.

Ristrutturazione della vigilanza sui luoghi di lavoro

Per effetto del DL 146/21, non sarà più solo l’ASL Regionale (in Lombardia ATS ValPadana) l’ente principale deputato ai controlli sugli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La responsabilità della vigilanza verrà infatti condivisa con l’Ispettorato del Lavoro. Viene quindi rivisto un sistema vigente dal 1978 di responsabilità nella vigilanza, ampliando in grande misura le competenza attuali dell’Ispettorato del lavoro.

I numeri degli organi ispettivi: 

  • 1.024 nuove assunzioni nell’Ispettorato del lavoro dal 2021 al 2022, che portano a 2.100 i nuovi ingressi previsti all’Inl
  • 3,7 milioni nel biennio 2022/2023 per strumenti informatici
  • 660 unità dal 2022 nel personale dei Carabinieri a supporto dell’attività di vigilanza dell’Inl.

Ecco in sintesi, gli hashtag del nuovo decreto:

#VIGILANZA
Più potere all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) che sarà affiancato dalle Aziende Sanitarie Locali (Asl) nell’attività di controllo sull’applicazione della normativa e coordinamento dell’attività di vigilanza. 

#COMPETENZE
Gli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro potranno vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza “a tutto campo”.

#SNIP #SISTEMAINFORMATIVO 
Il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), è  stato potenziato creando una banca dati integrata e condivisa tra gli enti. Il sistema metterà a disposizione i dati sugli infortuni ma integrerà anche i dati Inps e Inl,
al fine di pianificare gli interventi più urgenti e necessari.

#SOSPENSIONE #LAVORONERO
Alla soglia del 10% di lavoratori in nero scatta la sospensione dell’attività in seguito a ispezione. Ad adottare il provvedimento è l’Inl.

#SOSPENSIONE #VIOLAZIONI
In caso di gravi violazioni sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, previste dall’elenco di 12 casi specifici. A fermarsi sarà la parte di attività interessata dalle violazioni, o per l’attività prestata da lavoratori senza formazione o senza Dpi contro le cadute dall’alto.

#PREVENZIONESICUREZZA
Le misure introdotte del decreto 146 non sono risolutive, ma esprimono la direzione presa dal governo a tutela della protezione e della sicurezza dei lavoratori.

#CONPQASEISEMPREANORMA

Gli aspetti relativi alla prevenzione in materia di valutazione dei nuovi rischi, di qualità della formazione, di diffusione di sistemi di gestione per la sicurezza nonché di qualificazione delle imprese sono ad oggi totalmente delegati al senso di responsabilità delle imprese che devono affacciarsi al mercato di riferimento consapevoli che nel resto del mondo i competitors fanno di questi valori il loro punto di forza competitivo.

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