Le novità disposte dalla legge di conversione 165 del 2021 sono:
- Possibilità del lavoratore di consegnare liberamente il green pass al Datore di Lavoro;
- Conseguente esonero dai controlli;
- Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 che avviene in corso di prestazione lavorativa;
- Assenza ingiustificata nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti
- Verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per i lavoratori in somministrazione;
- Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.
–> Clicca qui per richiedere il documento da far compilare ai dipendenti che hanno espresso la volontà di consegnare il Green Pass al datore di lavoro!
La prima importante novità riguarda una semplificazione delle procedure di controllo degli accessi sul luogo di lavoro.
Se il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 introduceva a partire dal 15 ottobre 2021, l’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro, l’articolo 1 comma 5 precisa che d’ora in poi il lavoratore potrà consegnare spontaneamente il Green Pass al proprio datore di lavoro con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato al momento dell’accesso sul luogo di lavoro.
Risulta evidente che questa modifica ha lo scopo di semplificare e rendere più veloce la procedura di controllo dei lavoratori sia nel settore pubblico che nel privato. Restano alcuni dubbi relativi al trattamento dei dati personali dei lavoratori contenuti nella formale segnalazione presentata dal Garante della Privacy al Parlamento e al Governo che aveva evidenziato alcune criticità circa le nuove disposizioni già presenti nella legge di conversione ancora in fase di approvazione. Il Garante aveva espresso perplessità sulla nuova modalità operativa in quanto rischia di precludere la piena realizzazione delle esigenze sanitarie sottese al sistema del green pass.
La questione pare risolta in quanto rientra già in quelle casistiche che consentono al datore di lavoro di trattare dati sensibili del lavoratore quando ciò avvenga per ottemperare a norme di legge e purché il trattamento non ecceda i limiti strettamente necessari.
Un altro importante chiarimento riguarda la scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa.
Per i dipendenti pubblici e privati, qualora la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 avvenisse durante la prestazione lavorativa, l’ Art. 3-bis dispone che non darà luogo alle sanzioni previste – rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9 – ma la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è ammissibile per il solo lasso di tempo necessario a far sì che possa concludersi il turno di lavoro.
Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata a causa della mancata presentazione del Green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo comunque non superiore a 10 giorni lavorativi rinnovabili fino al 31 dicembre 2021 (fine attuale dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Per tali datori di lavoro, il contratto di sostituzione del dipendente senza Green pass, diversamente da quanto previsto in precedenza, potrà essere rinnovato più volte, purché entro il 31 dicembre 2021. Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di 10 giorni e la norma precisa che si tratta di giorni lavorativi;
Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il Green pass compete all’utilizzatore ed è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo;
Art. 4-bis infine introduce un non meno importante invito rivolto ai datori di lavoro a promuovere delle campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.
Restiamo a disposizione se desideri un supporto per l’attuazione della raccolta dei Green Pass e l’aggiornamento delle procedure di controllo e verifica.