Le possibili casistiche previste nel documento sono così schematizzate:

Le indicazioni già fornite in precedenza da ISS per la gestione dei rifiuti urbani (casistiche A.1 e A.2 dello schema sopra riportato), sono valide anche per le utenze produttive e commerciali che non hanno cessato o che progressivamente riavvieranno le proprie attività i cui rifiuti siano assimilati agli urbani (voce B.1 dello schema).

Per le utenze i cui rifiuti non sono assimilati agli urbani (B.2), la classificazione è responsabilità del produttore, e le modalità gestionali dovranno essere valutate sulla base delle caratteristiche dei rifiuti che saranno conferiti ai soggetti autorizzati alla loro gestione. In caso si possa ragionevolmente escludere il potenziale rischio infettivo, sarà possibile attribuire al rifiuto il codice CER 15 02 03.

Il potenziale rischio infettivo potrà essere escluso considerando ad esempio:

  • esclusione di casi di positività al virus per i lavoratori dell’unità locale dell’impresa negli ultimi 15 giorni;
  • utilizzo di sistemi di sterilizzazione dei rifiuti;
  • adozione di procedure di quarantena interna dei rifiuti presso il luogo di produzione per un periodo di tempo adeguato al fine di garantire l’effettivo abbattimento della carica virale.
Tali orientamenti sono confermati anche all’interno del Rapporto ISS Covid-19 n. 26/2020 del 18/05/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico”, che, in riferimento all’attribuzione del codice CER 150203 a mascherine e guanti usati presso utenze non domestiche e in caso di non assimilabilità ai rifiuti urbani, specifica che “Si ritiene ragionevole l’assegnazione del codice non pericoloso in considerazione del fatto che si tratta di mascherine per prevenzione utilizzate da persone sane che, quindi, non contengono materiale infetto”.
Per le utenze sanitarie (voce C dello schema) si applica quanto disposto dal DPR 254/2003, che individua la corretta codifica nel capitolo 18 01 dell’elenco europeo dei rifiuti (18 01 03* “rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni” oppure 18 01 04 “rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni” (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), sia ai fini della classificazione che per le relative modalità di gestione.
All’interno del rapporto ISS n. 26/2020 sono riportate indicazioni per la corretta gestione dei contenitori da dedicare alla raccolta dei rifiuti costituiti da guanti e mascherine usati, le quali sono valide sia nel caso di utenze produttive e commerciali assimilate alle domestiche sia nel caso di utenze non assimilate alle domestiche e che possono essere così riassunte:
  • predisporre regole e procedure opportune per indicare ai lavoratori di NON gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo (no cestini individuali a servizio di scrivanie o presenti lungo corridoi, nei locali di ristoro, nei servizi igienici, ecc).
  • identificare la posizione di ogni contenitore, nonché il contenitore stesso e posizionare i contenitori preferenzialmente in prossimità delle uscite dal luogo di lavoro, per prevenire percorrenze di spazi comuni (es. corridoi, scale, ascensori) senza mascherina /guanti e senza possibilità del distanziamento fisico
  • ove possibile, adottare contenitori o comunque soluzioni che minimizzino le possibilità di contatto diretto del lavoratore con il rifiuto e il contenitore stesso (ad es. contenitori a pedale).
  • i contenitori dovranno essere tali da garantire un’adeguata aerazione per prevenire la formazione di potenziali condense che favoriscano lo sviluppo di microrganismi, e collocati in locali con adeguato ricambio di aria e al riparo da eventi meteorici.
  • prima della chiusura del sacco con nastro adesivo o lacci, il personale dedicato dovrebbe provvedere al trattamento dell’interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti;
  • il prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura ad opera di personale addetto, che lo conferirà al soggetto autorizzato per il trasporto dei rifiuti speciali o al gestore dei rifiuti urbani secondo le regole vigenti sul territorio di appartenenza (in caso siano gestiti come rifiuti assimilati agli urbani).

Condividi questo articolo

Iscriviti alla nostra newsletter

riceverai una volta al mese una mail con i più significativi aggiornamenti riguardanti le tematiche del nostro lavoro suddivise per categoria: consulenza ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, sistema di gestione, modelli organizzativi, consulenza privacy e formazione.

(leggi l'informativa)