A seguito della BREXIT, ufficiale dal 1° gennaio 2021 in Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia, le normative di riferimento diverranno unicamente quelle nazionali, pertanto:

  • le Direttive e Regolamenti UE redatti e pubblicati in gazzetta ufficiale dell’Unione Europea dopo la data del 1 gennaio 2021 non saranno applicabili su quel territorio;
  • le Direttive Europee realizzate e pubblicate prima del 1° gennaio 2021 ma non ratificate dai parlamenti statali britannici non avranno effetti sul medesimo territorio;
  • le Direttive e i Regolamenti europei prodotti e pubblicati entro fine 2020 e altresì ratificati dai parlamenti nazionali entro la medesima data avranno 3 possibili scenari:
    • rimanere vigenti tal quali sotto forma di leggi nazionali inglesi, scozzesi o gallesi fino a loro eventuale revisione;
    • decadere (subito o ad una determinata data) ed essere sostituiti da leggi nazionali ex-novo;
    • rimanere in vigore sino a una definita data, passata la quale cesserà la loro applicabilità e, sin da subito, essere affiancati da normative nazionali che diverranno poi successivamente l’unico riferimento legislativo a cui far fede.

Quest’ultima opzione consente di avere un certo periodo di tempo utile per l’adeguamento alle nuove norme nazionali da parte di quegli operatori (ad esempio costruttori, noleggiatori e rivenditori) che esportavano già i loro prodotti in Gran Bretagna e, volontariamente, di poter fornire da subito prodotti e servizi in accordo con le nuove norme che, finito il periodo “di affiancamento” rimarranno le uniche vigenti in futuro.

Sul fronte della marcatura CE, quello appena descritto è stato l’approccio scelto entro i confini di Inghilterra, Galles e Scozia. Infatti, i prodotti marcati CE avevano inizialmente libero commercio fino alla data del 31 dicembre 2022; dopodichè sarebbe stato necessaria la marcatura UKCA (United Kingdom Conformity Assesment) che, altresì, è già applicabile dal 1° gennaio 2021. Ciò significa che fino a fine 2022 i produttori potevano decidere se apporre ai prodotti venduti la marcatura CE o UKCA. Il condizionale utilizzato è d’obbligo dato che lo scorso 14 novembre 2022 il governo ha deciso la proroga del periodo transitorio di ulteriori 2 anni spostando pertanto la dead-line al 31.12.2024.

Alla luce di ciò, la Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE), che prevede al suo interno il vincolo di marcatura CE della macchina, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2024. Verrà successivamente sostituita dalla Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, che, essendo nella sostanza il recepimento della direttiva medesima direttiva europea, ne risulta allo stato attuale del tutto simile ad eccezione di modifiche formali introdotte dal Product Safety and Metrology Regulation 2019 necessarie per adattarlo al mercato britannico. E’ evidente che, eventuali future modifiche alla Direttiva 2006/42/CE non inficeranno tale regolamento britannico così come, ovviamente, la Direttiva Macchine non è soggetta ad adeguamenti legati alle modifiche apportate al corrispettivo anglosassone.
Il Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 e il relativo marchio UKCA non hanno chiaramente alcuna valenza entro i confini della UE.
A completamento dei regime normativo dovuto al Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, la Gran Bretagna applica già (e applicherà unicamente dal 1° gennaio 2025) una serie di leggi “interne”, anch’esse generate dal semplice recepimento di norme europee e attualmente ancora del tutto identiche a quelli dell’Unione. Nello specifico queste saranno:

  • Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 per quanto riguarda gli equipaggiamenti elettrici a bassa tensione;
  • Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 relativamente alla compatibilità elettromagnetica;
  • ATEX – Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016
  • Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 unitamente alla Simple Pressure Vessels (Safety) Regulations 2016, in materia di equipaggiamenti in pressione;
  • GPSR – General Product Safety Regulations 2005, corrispettivo della “nostra” Legge Generale sulla Sicurezza dei Prodotti.

Nella pratica, i produttori di macchine che intendono esportare i loro prodotti nel mercato scozzese, gallese e inglese dopo il 1° gennaio 2025 (salvo ulteriori rinvii) non dovranno prevedere cambiamenti significativi in quanto i RESS (requisiti di sicurezza e salute) e l’intera procedura di immissione sul mercato (paragrafo 7.2 della Supply of Machinery Regulation) sono i medesimi della Direttiva 2006/42/CE (Allegato I e paragrafo 5.1 della norma europea), almeno per ora.
Dovranno quindi applicare la marcatura UKCA, allegarne relativa dichiarazione di conformità (UK Declaration of Conformity) e sarà richiesto loro di redigere documentazione unicamente in lingua inglese e con riferimento ai regolamenti della Gran Bretagna (del tutto simile a quella richiesta nel mercato dell’unione ovvero fascicolo tecnico e manuale di Uso e Manutenzione, quest’ultimo da allegare alla macchina o comunque da rendere disponibile all’acquirente).
Fino a fine 2024, invece, per i produttori non saranno necessari cambiamenti a meno che questi non vogliano volontariamente procedere già con la nuova normativa.

Qualora il produttore di macchine volesse avvalersi di norme tecniche specifiche per la realizzazione del suo prodotto, cosa che garantirebbe la cosiddetta “presunzione di conformità”, dovrà riferirsi a quelle valide in Gran Bretagna (cosiddette Designed Standards) che, ancora una volta, al momento ricalcano nella maggioranza dei casi quelle norme tecniche marcate EN e armonizzate alla Direttiva 2006/42/CE.
L’approvazione da parte di organismi notificati, nel caso il prodotto lo preveda, necessita di interpellare uno degli UK Approved Bodies ovvero quegli enti che hanno sede in Gran Bretagna oppure che sono stati inseriti nella lista degli organismi con base in altri paesi ma riconosciuti dalla legislazione britannica.
Nota a margine merita la situazione borderline dell’Irlanda del Nord. Nel piccolo paese facente parte del Regno Unito ma non della Gran Bretagna il marchio UKCA non è valido pertanto per l’esportazione in questo stato rimane in vigore la certificazione CE. Qualora il prodotto richieda una certificazione da parte di un organismo notificato e quest’ultimo fosse britannico, la marcatura CE, comunque necessaria, dovrà essere affiancata dalla marcatura UK(NI).

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