SMART WORKING EMERGENZIALE
Dal 1 settembre 2022 non è più applicabile il regime di smart working “emergenziale”/straordinario (art. 10 c.2 bis del DL 24/2022 convertito in legge n. 52/2022). Nel caso si intenda proseguire il lavoro agile come modalità organizzativa, contattare il Consulente del lavoro per la predisposizione degli accordi individuali e delle altre misure dovute.
Secondo il Decreto Aiuti Bis, in fase di approvazione, per i lavoratori fragili e i genitori di figli con età fino a 14 anni, restano invece confermate fino al 31 dicembre le procedure semplificate senza necessità di accordi individuali.
CONTATTI STRETTI DI SOGGETTO POSITIVO
Per i contatti stretti di soggetto positivo è ancora vigente la Circolare del Ministero della Salute N. 19680 del 30 marzo 2022 che prevede un regime di “autosorveglianza” con obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 fino al decimo giorno a partire dall’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
ISOLAMENTO SOGGETTO POSITIVO
Con la Circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31 agosto 2022, è stata ridotta la durata dell’isolamento previsto in caso di positività a test molecolare o antigenico per Sar-Cov-2 da 7 a 5 giorni purché gli ultimi due giorni senza sintomi, a condizione che venga effettuato, al termine del periodo di isolamento, un test antigenico o molecolare che risulti negativo. In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo (e non più al 21° giorno), a prescindere dall’effettuazione del test.