Il Decreto va ad identificare la Valutazione dei Rischi Incendio per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio mentre rimanda al D.M. 03.08.2015, oltre che alle Regole Tecniche Verticali vigenti, la valutazione dei rischi d’incendio in tutte le attività che non sono a rischio basso, come definito nell’articolo 3.
Il decreto
trova applicazione a tutti i luoghi di lavoro (come definiti dall’art.62 del D.lgs. 81/08); per quanto riguarda invece le attività esistenti, si applica solo nei casi indicati nell’art. 29, comma 3 del D.lgs. 81/08 cioè in caso di:

– modifiche del processo produttivo
– dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
– in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
– a seguito di infortuni significativi
– quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”;

Non si applica ai cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del D.lgs. 81/08.

I criteri generali di sicurezza antincendio per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio dei luoghi di lavoro sono i seguenti:

  • Tra i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio rientrano le attività ubicate in edifici/attività non soggetti a prevenzione incendi (allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di regola tecnica verticale (RTV), aventi i seguenti requisiti aggiuntivi:
    • affollamento complessivo inferiore o uguale a 100 occupanti;
    • superficie lorda complessiva inferiore o uguale a 1000 m²;
    • piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
    • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m²);
    • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
    • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;
  • trattandosi in genere di attività a bassa complessità, i nuovi criteri riprendono la struttura del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2018) con un approccio semplificato (da qui il soprannome “mini codice”);
  • sono presenti vari paragrafi indicanti la strategia antincendio per ogni relativa misura:
    • 4.1 Compartimentazione
    • 4.2 Esodo
    • 4.3 Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
    • 4.4 Controllo dell’incendio
    • 4.5 Rivelazione ed allarme
    • 4.6 Controllo del fumo e calore
    • 4.7 Operatività antincendio
    • 4.8 Sicurezza degli impianti tecnologici di servizio

Per ulteriori chiarimenti richiedi il supporto di un nostro consulente.

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