Lo stesso concetto può essere applicato anche alla sicurezza antincendio.
Nel campo della prevenzione incendi, l’applicazione di sistemi di gestione della sicurezza antincendio è emersa con l’introduzione dell’ingegneria antincendio tramite il D.M. 09/07/2007.
Successivamente, con l’introduzione del Codice di prevenzione incendi, l’utilizzo dei sistemi di gestione si è ampliato, fino ad arrivare al D.M. 02/09/2021, che ne prevede l’applicazione in tutti i luoghi di lavoro.
Il decreto stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza, e per la definizione del servizio di prevenzione e protezione antincendio, secondo quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 81/2008.
Obblighi del datore di lavoro secondo il D.M. 02/09/2021
L’articolo 2 del D.M. 02/09/2021 impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione dei rischi presenti nella propria attività.
Tali misure devono essere definite secondo i criteri riportati negli allegati I e II del decreto.
Come applicare un sistema di gestione antincendio
Attività soggette a controllo di prevenzione incendi
Per le attività soggette a controllo, rientranti nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015 (come definito dal D.P.R. 151/2011), l’obbligo è già integrato nelle pratiche di prevenzione incendi.
In questi casi, il professionista incaricato dal datore di lavoro si occupa di definire, insieme a quest’ultimo, gli ambiti e i criteri per applicare un sistema di gestione della sicurezza antincendio (GSA), solitamente durante la valutazione del progetto
Attività non soggette a controllo, ma che sono luoghi di lavoro
Per le attività non soggette a controllo ma che rientrano tra i luoghi di lavoro, si applicano il D.M. 02/09/2021 e il D.M. 03/09/2021.
In questo caso, è l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) esperto in prevenzione incendi o un tecnico esterno a valutare l’applicabilità dei decreti e ad attuare le misure necessarie.
Quando un luogo di lavoro è considerato a rischio di incendio basso
Un luogo di lavoro può essere classificato a rischio incendio basso solo se rispetta tutti i seguenti requisiti:
- Non è soggetto a controllo di prevenzione incendi e non ha una regola tecnica verticale specifica;
- L’affollamento è inferiore a 100 persone;
- La superficie lorda complessiva è inferiore a 1.000 m²;
- I piani sono situati tra -5 e +24 metri di quota;
- Non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (carico di incendio < 900 MJ/m²);
- Non si usano sostanze o miscele pericolose in quantità rilevanti;
- Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Perché è fondamentale dotarsi di un sistema di gestione della sicurezza antincendio
In entrambi i casi – attività soggette o non soggette a controllo di prevenzione incendi– dotarsi di un sistema di gestione della sicurezza antincendio è condizione necessaria per assicurare nel tempo una protezione efficace.
Richiedi una consulenza per l’adeguamento della tua attività.





