Lo stesso concetto può essere applicato anche alla sicurezza antincendio.
Nel campo della prevenzione incendi, l’applicazione di sistemi di gestione della sicurezza antincendio è emersa con l’introduzione dell’ingegneria antincendio tramite il D.M. 09/07/2007.
Successivamente, con l’introduzione del Codice di prevenzione incendi, l’utilizzo dei sistemi di gestione si è ampliato, fino ad arrivare al D.M. 02/09/2021, che ne prevede l’applicazione in tutti i luoghi di lavoro.

Il decreto stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza, e per la definizione del servizio di prevenzione e protezione antincendio, secondo quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 81/2008.

Obblighi del datore di lavoro secondo il D.M. 02/09/2021

L’articolo 2 del D.M. 02/09/2021 impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione dei rischi presenti nella propria attività.
Tali misure devono essere definite secondo i criteri riportati negli allegati I e II del decreto.

Come applicare un sistema di gestione antincendio

Attività soggette a controllo di prevenzione incendi

Per le attività soggette a controllo, rientranti nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015 (come definito dal D.P.R. 151/2011), l’obbligo è già integrato nelle pratiche di prevenzione incendi.
In questi casi, il professionista incaricato dal datore di lavoro si occupa di definire, insieme a quest’ultimo, gli ambiti e i criteri per applicare un sistema di gestione della sicurezza antincendio (GSA), solitamente durante la valutazione del progetto

Attività non soggette a controllo, ma che sono luoghi di lavoro

Per le attività non soggette a controllo ma che rientrano tra i luoghi di lavoro, si applicano il D.M. 02/09/2021 e il D.M. 03/09/2021.
In questo caso, è l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) esperto in prevenzione incendi o un tecnico esterno a valutare l’applicabilità dei decreti e ad attuare le misure necessarie.

Quando un luogo di lavoro è considerato a rischio di incendio basso

Un luogo di lavoro può essere classificato a rischio incendio basso solo se rispetta tutti i seguenti requisiti:

  • Non è soggetto a controllo di prevenzione incendi e non ha una regola tecnica verticale specifica;
  • L’affollamento è inferiore a 100 persone;
  • La superficie lorda complessiva è inferiore a 1.000 m²;
  • I piani sono situati tra -5 e +24 metri di quota;
  • Non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (carico di incendio < 900 MJ/m²);
  • Non si usano sostanze o miscele pericolose in quantità rilevanti;
  • Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Perché è fondamentale dotarsi di un sistema di gestione della sicurezza antincendio

In entrambi i casi – attività soggette o non soggette a controllo  di prevenzione incendi– dotarsi di un sistema di gestione della sicurezza antincendio è condizione necessaria per assicurare nel tempo una protezione efficace.

Richiedi una consulenza per l’adeguamento della tua attività.

Condividi questo articolo

Iscriviti alla nostra newsletter

riceverai una volta al mese una mail con i più significativi aggiornamenti riguardanti le tematiche del nostro lavoro suddivise per categoria: consulenza ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, sistema di gestione, modelli organizzativi, consulenza privacy e formazione.

(leggi l'informativa)