Con la Conversione in legge il Decreto, oltre ad introdurre novità in tema di lavoro, al Capo II:

  1. apporta modifiche a diversi articoli del D.lgs. 81/08 “Testo Unico Sulla Salute E Sicurezza Sul Lavoro (TUSSL)”, rafforzando regole in materia di sicurezza sul lavoro e di tutele contro gli infortuni e modificando il regime sanzionatorio.
  2. introduce nuove misure per la salute e sicurezza in ambito scolastico.
  3. Introduce il coordinamento delle attività ispettiva e di vigilanza e rafforzamento delle stesse nella Regione Sicilia e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

1.1 Modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Al Capo II, con l’Art.14, il Decreto lavoro introduce le seguenti modifiche e novità:

NOVITÀ COMMENTO
1- Nomina del Medico Competente ed Estensione della Sorveglianza Sanitaria se Richiesto dalla Valutazione Dei Rischi[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera a)] Modifiche Art.18 comma 1 Lett. a) – D.lgs. 81.08 – Obblighi Datore di Lavoro e Dirigenti:

  • nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo

    e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28

2- Obbligo di Utilizzo di Opere Provvisionali Conformi al Titolo IV del D.LGS.81.08[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera b)] Modifiche Art.21 comma 1 Lett. a) – D.lgs. 81.08 – Obblighi Imprese Familiari e Lavoratori Autonomi:

  • utilizzare attrezzature di lavoro in conformità a quanto previsto dal Titolo III,

    nonché idonee opere provvisionali in conformità a quanto previsto dal Titolo IV

 3- Nuovi Obblighi per il Medico Competente[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera c)] Modifiche Art.25 comma 1 – D.lgs. 81.08 – Obblighi Medico Competente:

Con l’inserimento della lettera e-bis) nell’Art. 25 – comma 1, vengono stabiliti due nuovi obblighi per il medico competente, in occasione delle visite di assunzione:

  • richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro

  • tenere conto delle risultanze della sorveglianza sanitaria del medico precedente ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.

Con l’inserimento della lettera n-bis) nell’Art. 25 – comma 1, viene stabilito quanto segue:

«n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»

4- Formazione: Monitoraggio del Rispetto degli Accordi Stato Regioni[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera d)] Modifiche Art.37 comma 2 – D.lgs. 81.08 – FORMAZIONE:
Con l’inserimento della lettera b-bis) nell’Art. 37 – comma 2, viene inserito obbligo di MONITORAGGIO degli Enti di Formazione sul rispetto degli Accordi in materia di Formazione:

«b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonche’ il controllo sulle attivita’ formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»

5-  ATTREZZATURE DI LAVORO: verifiche Allegato VII[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera e)] Modifiche Art.71 comma 12 – D.lgs. 81.08 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:
Il vecchio comma 12 prevedeva che le ASL/ISPESL(oggi INAIL) per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, potessero avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.

Il richiamo a questa possibilità è stato eliminato

Il nuovo comma 12 prevede:
“12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.”

6- NOLEGGIO O CONCESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO: Obbligo di Attestazione di Formazione per Chiunque prenda a Noleggio o in Concessione d’uso[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera f)] Modifiche Art.72 – Comma2 – D.lgs. 81.08 –OBBLIGHI NOLEGGIATORI e dei CONCEDENTI IN USO:

Il nuovo comma 2 prevede
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.

Il richiamo alla dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro ma anche del semplice soggetto (ANCHE PRIVATO) che prenda a noleggio e deve sempre attestare l’avvenuta formazione e ora anche l’addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.

 7- DATORE DI LAVORO che Utilizza Attrezzature Particolari: OBBLIGO di FORMAZIONE ed ADDESTRAMENTO[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera g)] Modifiche Art.73 – D.lgs. 81.08 – FORMAZIONE ATTREZZATURE:
Con l’inserimento del comma 4-bis) nell’Art. 73, viene inserito un nuovo obbligo per il Datore di lavoro:

«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»

8- Aggiornamento del REGIME SANZIONATORIO[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera h)] Modifiche Art.87 comma 2 lett. c)- D.lgs. 81.08 –Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso: introduce la sanzione in caso di mancato rispetto delle indicazioni dell’articolo 73 comma 4-bis che impone l’obbligo formativo e addestrativo anche in capo al datore di lavoro che utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:
….c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e

dell’articolo 73, comma 4-bis;

9- Requisiti Professionali COORDINATORE in FASE DI PROGETTAZIONE: inserimento della laurea in TECNICO DELLA PREVENZIONE[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera h-bis)]

Modifiche Art.98 comma 1 lett. b)- D.lgs. 81.08 – requisiti del Coordinatore per la progettazione: introduce tra le lauree abilitati quella in Tecnico della prevenzione

«ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,»

1.2 Salute e Sicurezza In Ambito Scolastico

Con gli Art.14, 17 e 18, il Decreto lavoro introduce le seguenti novità:

NOVITÀ COMMENTO
1- ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA DI STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO[Capo II – Art. 18] Si elimina così il ricorso degli Istituti scolastici al pagamento di un’assicurazione privata. L’estensione della tutela include anche le esperienze di orientamento al lavoro.
2- ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DEGLI STUDENTI durante i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)[Capo II – Art. 187 – comma 4] In particolare si stabilisce che:

“…….il documento di valutazione dei rischi (DVR) delle imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza sia integrato con misure specifiche di prevenzione per gli studenti impegnati nei PCTO e delle indicazioni rispetto ai dispositivi di protezione individuale da adottare, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti.
L’integrazione al DVR deve essere fornita alla scuola e allegata alla Convenzione

3- FONDO PER L’INDENNIZZO DEI FAMILIARI DEGLI STUDENTI VITTIME DI INFORTUNI[Capo II – Art. 17 – comma 1,2 e 3] Viene istituito un Fondo che contiene risorse per dieci milioni di euro a disposizione per il 2023 e due milioni di euro l’anno a partire dal 2024, per l’indennizzo degli infortuni avvenuti in occasione delle attività formative e durante i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
4- SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VALUTAZIONE DEI RISCHI[Capo II – Art. 18 – comma 3.3] Il comma 3 dell’articolo 18 impone alle amministrazioni gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, comprese le istituzioni scolastiche ed educative.
L’Art. 18 introduce il comma 3.3 che richiama la valutazione congiunta dei rischi da parte delle amministrazioni competenti e dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati.

1.3 Rafforzamento dell’Attività Ispettiva e di Vigilanza

Con l’art. 15, il Decreto lavoro introduce le seguenti novità:

NOVITÀ COMMENTO
1- CONDIVISIONE DEI DATI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA[Capo II – Art. 15] Al fine di rafforzare l’azione del Governo in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di lavoro irregolare e di evasione, l’Art. 15 prevede che gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e che tali informazioni siano rese disponibili anche alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle proprie attività ispettive.
2- RAFFORZAMENTO DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA in Sicilia ed in Trentino-Alto Adige[Capo II – Art. 16] L’Art. 16 prevede inoltre un potenziamento dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ad opera dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella Regione Sicilia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, con un maggiore dispiegamento di forze ispettive.

Si allega il link alla Gazzetta Ufficiale che riporta il DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.” – Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85

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