Con la Conversione in legge il Decreto, oltre ad introdurre novità in tema di lavoro, al Capo II:
- apporta modifiche a diversi articoli del D.lgs. 81/08 “Testo Unico Sulla Salute E Sicurezza Sul Lavoro (TUSSL)”, rafforzando regole in materia di sicurezza sul lavoro e di tutele contro gli infortuni e modificando il regime sanzionatorio.
- introduce nuove misure per la salute e sicurezza in ambito scolastico.
- Introduce il coordinamento delle attività ispettiva e di vigilanza e rafforzamento delle stesse nella Regione Sicilia e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
1.1 Modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
Al Capo II, con l’Art.14, il Decreto lavoro introduce le seguenti modifiche e novità:
NOVITÀ | COMMENTO |
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1- Nomina del Medico Competente ed Estensione della Sorveglianza Sanitaria se Richiesto dalla Valutazione Dei Rischi[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera a)] | Modifiche Art.18 comma 1 Lett. a) – D.lgs. 81.08 – Obblighi Datore di Lavoro e Dirigenti:
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2- Obbligo di Utilizzo di Opere Provvisionali Conformi al Titolo IV del D.LGS.81.08[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera b)] | Modifiche Art.21 comma 1 Lett. a) – D.lgs. 81.08 – Obblighi Imprese Familiari e Lavoratori Autonomi:
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3- Nuovi Obblighi per il Medico Competente[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera c)] | Modifiche Art.25 comma 1 – D.lgs. 81.08 – Obblighi Medico Competente:
Con l’inserimento della lettera e-bis) nell’Art. 25 – comma 1, vengono stabiliti due nuovi obblighi per il medico competente, in occasione delle visite di assunzione:
Con l’inserimento della lettera n-bis) nell’Art. 25 – comma 1, viene stabilito quanto segue:
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4- Formazione: Monitoraggio del Rispetto degli Accordi Stato Regioni[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera d)] | Modifiche Art.37 comma 2 – D.lgs. 81.08 – FORMAZIONE: Con l’inserimento della lettera b-bis) nell’Art. 37 – comma 2, viene inserito obbligo di MONITORAGGIO degli Enti di Formazione sul rispetto degli Accordi in materia di Formazione:
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5- ATTREZZATURE DI LAVORO: verifiche Allegato VII[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera e)] | Modifiche Art.71 comma 12 – D.lgs. 81.08 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Il vecchio comma 12 prevedeva che le ASL/ISPESL(oggi INAIL) per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, potessero avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.
Il nuovo comma 12 prevede: |
6- NOLEGGIO O CONCESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO: Obbligo di Attestazione di Formazione per Chiunque prenda a Noleggio o in Concessione d’uso[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera f)] | Modifiche Art.72 – Comma2 – D.lgs. 81.08 –OBBLIGHI NOLEGGIATORI e dei CONCEDENTI IN USO:
Il nuovo comma 2 prevede
Il richiamo alla dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro ma anche del semplice soggetto (ANCHE PRIVATO) che prenda a noleggio e deve sempre attestare l’avvenuta formazione e ora anche l’addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature. |
7- DATORE DI LAVORO che Utilizza Attrezzature Particolari: OBBLIGO di FORMAZIONE ed ADDESTRAMENTO[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera g)] | Modifiche Art.73 – D.lgs. 81.08 – FORMAZIONE ATTREZZATURE: Con l’inserimento del comma 4-bis) nell’Art. 73, viene inserito un nuovo obbligo per il Datore di lavoro:
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8- Aggiornamento del REGIME SANZIONATORIO[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera h)] | Modifiche Art.87 comma 2 lett. c)- D.lgs. 81.08 –Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso: introduce la sanzione in caso di mancato rispetto delle indicazioni dell’articolo 73 comma 4-bis che impone l’obbligo formativo e addestrativo anche in capo al datore di lavoro che utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:
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9- Requisiti Professionali COORDINATORE in FASE DI PROGETTAZIONE: inserimento della laurea in TECNICO DELLA PREVENZIONE[Capo II – Art. 14 comma 1- Lettera h-bis)] |
Modifiche Art.98 comma 1 lett. b)- D.lgs. 81.08 – requisiti del Coordinatore per la progettazione: introduce tra le lauree abilitati quella in Tecnico della prevenzione
«ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,»
1.2 Salute e Sicurezza In Ambito Scolastico
Con gli Art.14, 17 e 18, il Decreto lavoro introduce le seguenti novità:
NOVITÀ | COMMENTO |
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1- ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA DI STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO[Capo II – Art. 18] | Si elimina così il ricorso degli Istituti scolastici al pagamento di un’assicurazione privata. L’estensione della tutela include anche le esperienze di orientamento al lavoro. |
2- ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DEGLI STUDENTI durante i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)[Capo II – Art. 187 – comma 4] | In particolare si stabilisce che:
“…….il documento di valutazione dei rischi (DVR) delle imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza sia integrato con misure specifiche di prevenzione per gli studenti impegnati nei PCTO e delle indicazioni rispetto ai dispositivi di protezione individuale da adottare, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. |
3- FONDO PER L’INDENNIZZO DEI FAMILIARI DEGLI STUDENTI VITTIME DI INFORTUNI[Capo II – Art. 17 – comma 1,2 e 3] | Viene istituito un Fondo che contiene risorse per dieci milioni di euro a disposizione per il 2023 e due milioni di euro l’anno a partire dal 2024, per l’indennizzo degli infortuni avvenuti in occasione delle attività formative e durante i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). |
4- SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VALUTAZIONE DEI RISCHI[Capo II – Art. 18 – comma 3.3] | Il comma 3 dell’articolo 18 impone alle amministrazioni gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, comprese le istituzioni scolastiche ed educative. L’Art. 18 introduce il comma 3.3 che richiama la valutazione congiunta dei rischi da parte delle amministrazioni competenti e dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati. |
1.3 Rafforzamento dell’Attività Ispettiva e di Vigilanza
Con l’art. 15, il Decreto lavoro introduce le seguenti novità:
NOVITÀ | COMMENTO |
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1- CONDIVISIONE DEI DATI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA[Capo II – Art. 15] | Al fine di rafforzare l’azione del Governo in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di lavoro irregolare e di evasione, l’Art. 15 prevede che gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e che tali informazioni siano rese disponibili anche alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle proprie attività ispettive. |
2- RAFFORZAMENTO DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA in Sicilia ed in Trentino-Alto Adige[Capo II – Art. 16] | L’Art. 16 prevede inoltre un potenziamento dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ad opera dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella Regione Sicilia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, con un maggiore dispiegamento di forze ispettive. |
Si allega il link alla Gazzetta Ufficiale che riporta il DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.” – Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85