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CONAI: Esportatori devono inviare entro 28 febbraio la richiesta esenzione contributo

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CONAI: Esportatori devono inviare entro 28 febbraio la richiesta esenzione contributo

Per gli esportatori di imballaggi vuoti o di merce imballata (“imballaggi pieni”), si ricorda che entro il 28 Febbraio 2023 vanno inviati al CONAI i moduli per la richiesta di esenzione dell’applicazione del contributo ambientale CONAI sugli imballaggi esportati.
In particolare:

  • il mod. 6.5 CONAI per chi applica la procedura di esenzione semplificata ex-ante, con calcolo annuale di plafond di esenzione: con l’invio del modulo si comunica a CONAI il nuovo plafond da applicare nell’anno in corso, calcolato sulla base dei dati dell’anno precedente (plafond = rapporto fra le tonnellate esportate e le tonnellate vendute di un imballaggio oppure fra il fatturato dovuto alle vendite estere e il fatturato totale). La comunicazione del nuovo plafond deve essere inviata entro il 28 febbraio anche ai propri fornitori con mod. 6.5 FORNITORI;
  • il mod. 6.6, contenente richiesta di conguaglio del contributo ambientale CONAI su materiali esportati nell’anno precedente, per chi applica la procedura di esenzione ordinaria ex-post;
  • il mod. 6.6 bis, per chi ha esportato imballaggi pieni dichiarati in procedura semplificata import;
  • il mod. 6.10, per la richiesta di rimborso per il credito maturato da chi adotta procedura di compensazione import-export.

Per gli autoproduttori che hanno scelto di richiedere il rimborso ai sensi della Circolare CONAI del 1/10/21 inerente gli sfridi di materie prime/semilavorati già assoggettati al CONAI derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione di imballaggi e che hanno inviato entro il 31/12/22 la modulistica relativa alla stima dei quantitativi di imballaggi autoprodotti e dei relativi sfridi, è necessario presentare la richiesta di rimborso tramite modulistica CONAI da inviare entro il 28 febbraio 2023

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Data

28 Feb 2023
Expired!
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