ESRS rivisti 2026: stato dell’iter e date di applicazione
La Commissione europea ha adottato formalmente i nuovi standard il 3 luglio 2026. La revisione modifica il Regolamento delegato (UE) 2023/2772, che contiene il primo set degli ESRS, e si inserisce nel percorso di semplificazione avviato con il pacchetto Omnibus I.
Gli standard rivisti saranno obbligatori per gli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2027. Le imprese già soggette agli obblighi di rendicontazione potranno applicarli anche agli esercizi iniziati nel 2026, ma soltanto dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento delegato. Per il bilancio 2026 sarà inoltre necessario indicare chiaramente nella dichiarazione di sostenibilità quale versione degli ESRS è stata utilizzata.
Ora la palla passa al Parlamento Europeo e al Consiglio dell’Unione Europea per il periodo di controllo, dopo il quale le nuove misure diventeranno ufficialmente operative.
Il ruolo del pacchetto Omnibus I
La revisione degli ESRS non è un intervento isolato. Il pacchetto Omnibus I, introdotto dalla Direttiva (UE) 2026/470 ed entrato in vigore il 18 marzo 2026, ha modificato il perimetro della Corporate Sustainability Reporting Directive e il relativo quadro applicativo.
In termini generali, per le imprese dell’Unione europea la nuova soglia CSRD riguarda le organizzazioni con più di 1.000 dipendenti e oltre 450 milioni di euro di fatturato netto annuo, ferme restando le regole specifiche previste per gruppi, imprese di Paesi terzi e particolari categorie societarie. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 19 marzo 2027.
Il risultato è un sistema concentrato su un numero inferiore di imprese, ma accompagnato da standard tecnici più proporzionati per quelle che rimangono nel perimetro obbligatorio.
I numeri della semplificazione degli ESRS
La revisione segna un cambiamento rilevante rispetto agli standard approvati nel 2023. Secondo la Commissione europea:
- i datapoint obbligatori diminuiscono di oltre il 60%;
- il numero complessivo dei datapoint si riduce di oltre il 70%;
- i costi di reporting per singola impresa potrebbero diminuire di oltre il 30%.
Il technical advice elaborato da EFRAG quantificava più precisamente nel 61% il taglio dei datapoint obbligatori soggetti a materialità. La Commissione ha successivamente apportato alcune modifiche al progetto, motivo per cui nella comunicazione relativa al testo adottato utilizza la formulazione più prudente “oltre il 60%”.
La stima sui costi non deve essere letta come un risparmio automatico per ogni impresa. Il beneficio effettivo dipenderà dalla maturità del sistema informativo, dall’organizzazione dei controlli, dalla disponibilità dei dati di filiera e dalla capacità di integrare la rendicontazione ESG nei processi già esistenti.
Cosa riportare nel bilancio di sostenibilità
La riduzione numerica è solo l’aspetto più evidente. Il cambiamento principale riguarda il modo in cui le imprese dovranno costruire la dichiarazione di sostenibilità.
I nuovi ESRS rivisti 2026 rafforzano il principio secondo cui non devono essere pubblicate informazioni non materiali, salvo le circostanze espressamente previste. La rendicontazione non dovrebbe quindi trasformarsi in un esercizio di compilazione estensiva, ma rappresentare in modo comprensibile gli impatti, i rischi e le opportunità realmente rilevanti per l’impresa e per i suoi stakeholder.La riduzione numerica è solo l’aspetto più evidente. Il cambiamento principale riguarda il modo in cui le imprese dovranno costruire la dichiarazione di sostenibilità.
I nuovi ESRS rivisti 2026 rafforzano il principio secondo cui non devono essere pubblicate informazioni non materiali, salvo le circostanze espressamente previste. La rendicontazione non dovrebbe quindi trasformarsi in un esercizio di compilazione estensiva, ma rappresentare in modo comprensibile gli impatti, i rischi e le opportunità realmente rilevanti per l’impresa e per i suoi stakeholder.
Più dati quantitativi, ma non senza contesto
Il mandato di revisione ha dato priorità, per quanto possibile, ai datapoint quantitativi rispetto alle descrizioni narrative molto granulari. Questo non significa eliminare la parte qualitativa.
Le informazioni narrative continuano a essere necessarie per spiegare politiche, azioni, obiettivi, metodologie, ipotesi e limiti dei dati. La differenza è che dovranno essere più specifiche e meno generiche, evitando testi standardizzati che non aiutano a comprendere la gestione effettiva degli aspetti materiali.
Doppia materialità con approccio top-down
La doppia materialità rimane uno dei principi centrali della CSRD. L’impresa deve continuare a considerare sia i propri impatti su persone e ambiente sia gli effetti finanziari che le questioni di sostenibilità possono produrre sull’organizzazione.
Cambia, però, il metodo operativo. Con l’approccio top-down, la valutazione può partire dal modello di business, dalla strategia, dai settori e dai territori in cui l’impresa opera e dalle caratteristiche della catena del valore. Quando la materialità o la non materialità di un tema è già evidente a questo livello, non è necessario analizzare separatamente ogni singolo impatto, rischio o opportunità.
Un approfondimento più granulare rimane necessario quando potrebbe portare a una conclusione diversa. È inoltre possibile combinare un’analisi top-down per alcuni temi con un’impostazione bottom-up per altri.
Maggiore flessibilità nei confini di rendicontazione
La revisione introduce nuove opzioni e agevolazioni nella definizione del perimetro dei dati. Tra gli esempi più significativi vi è la possibilità, per le emissioni di gas a effetto serra, di adottare l’approccio del controllo finanziario oppure quello del controllo operativo.
Il nuovo standard volontario per le imprese fuori dalla CSRD
Accanto agli ESRS obbligatori, la Commissione ha adottato uno standard volontario destinato alle imprese non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della Direttiva contabile.
Lo standard riprende l’impostazione del VSME, precedentemente adottato attraverso la Raccomandazione (UE) 2025/1710, mantenendo una struttura composta da un modulo base e da un modulo completo. Le modifiche sono state limitate principalmente a quanto necessario per allineare il documento agli ESRS rivisti 2026 e al nuovo quadro Omnibus I. Con l’entrata in vigore del regolamento delegato, la precedente raccomandazione VSME sarà superata dal nuovo standard.
Definirlo semplicemente “standard per le PMI” può essere riduttivo. Il riferimento ai 1.000 dipendenti comprende infatti anche imprese che, secondo le definizioni dimensionali ordinarie, non sono PMI. Il nuovo strumento può quindi interessare un’ampia fascia di piccole e medie coinvolte nelle filiere delle imprese soggette alla CSRD.
Per queste organizzazioni, lo standard può diventare un riferimento comune per comunicare dati ESG a clienti, banche e investitori senza dover compilare ogni volta questionari costruiti con criteri differenti.
Value chain cap: cosa può essere richiesto ai fornitori
La seconda funzione dello standard volontario è quella di stabilire il value chain cap, ossia il limite massimo delle informazioni che un’impresa soggetta alla CSRD può richiedere, per la propria rendicontazione di sostenibilità, a un’organizzazione della catena del valore che non superi una media di 1.000 dipendenti.
Il limite non comprende automaticamente tutte le informazioni dello standard volontario, ma soltanto i datapoint specificamente elencati nell’Allegato II del relativo regolamento delegato. Le imprese soggette alla CSRD dovrebbero inoltre richiedere esclusivamente i dati realmente necessari, anche quando il tetto consentirebbe di domandarne un numero maggiore.
Le imprese protette dispongono di un diritto previsto dalla normativa a rifiutare le richieste eccedenti tale perimetro. Quando una grande impresa chiede comunque informazioni ulteriori, deve specificare quali dati superano il limite e informare il fornitore della possibilità di non trasmetterli.
La tutela non è però assoluta. Il value chain cap:
- si applica alle richieste finalizzate alla rendicontazione obbligatoria;
- non elimina eventuali obblighi derivanti da altre norme europee o nazionali;
- non impedisce la condivisione volontaria di dati normalmente scambiati all’interno di uno specifico settore;
- non annulla automaticamente gli obblighi contrattuali legittimamente applicabili.
Il cap sarà applicabile agli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2027. Lo standard, invece, potrà essere utilizzato volontariamente dalle imprese interessate dopo l’entrata in vigore del regolamento delegato.
Cosa fare adesso
In attesa della conclusione dell’iter, le imprese non dovrebbero sospendere le attività. È già possibile effettuare una gap analysis, riesaminare la doppia materialità, individuare i dati realmente necessari e mappare le richieste rivolte alla catena di fornitura.
Le imprese soggette alla CSRD dovrebbero inoltre predisporre questionari coerenti con il futuro value chain cap. Le organizzazioni fuori perimetro possono invece valutare l’utilizzo dello standard volontario come base per rispondere in modo uniforme a clienti, istituti finanziari e altri stakeholder.
Prima della pubblicazione definitiva di bilanci, procedure o istruzioni ai fornitori sarà comunque necessario controllare il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e verificare eventuali aggiornamenti intervenuti durante lo scrutinio.
Conclusioni
Gli ESRS rivisti 2026 segnano il passaggio da una rendicontazione orientata alla quantità delle informazioni a un sistema più concentrato sulla loro rilevanza.
La riduzione dei datapoint può alleggerire il carico amministrativo, ma non riduce la necessità di processi affidabili. Materialità, tracciabilità dei dati, controlli interni e coerenza con il modello di business rimangono gli elementi che determinano la qualità della dichiarazione di sostenibilità.
Per le imprese della filiera, il value chain cap rappresenta una tutela concreta contro richieste sproporzionate. Perché funzioni, però, sia i grandi committenti sia i fornitori dovranno conoscere con precisione il perimetro del nuovo standard e distinguere gli obblighi CSRD dalle richieste derivanti da altre norme o da specifici rapporti contrattuali.





